ARTICOLO 1756

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L’ARTICOLO 1756 interessa il RIMBORSO SPESE
Il Mediatore ha diritto al RIMBORSO se l’affare non è concluso se lo stesso si adopera a fare pubblicità, visite ecc.
Questo, salvo diverso accordo tra le parti, ovvero che sia espresso e citato il fatto che non si deve nessun compenso.

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