ARTICOLO 1759

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Vediamo l’ARTICOLO 1759 ovvero la RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE il quale deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione di esso e risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture ovvero: quando un cliente firma un qualsiasi documento, deve essere realmente lui a firmare altrimenti al giorno d’oggi tramite le perizie calligrafiche si risale a chi ha realmente firmato.
Inoltre, deve comunicare le parti e circostanze a lui note, relative alla sicurezza dell’affare.

 

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